PUBBLICATO IL 24/7/18 IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CHE DISCIPLINA IL TAX CREDIT PUBBLICITÀ
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2018 il DPCM 16 maggio 2018, n. 90. Il provvedimento, composto da otto articoli, reca norme in materia di credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti tv e radio locali.
- L’art.1 definisce l’oggetto del provvedimento;
- L’art.2 identifica i soggetti beneficiari, che sono le imprese, i lavoratori autonomi o gli enti non commerciali. Questi possono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. I medesimi soggetti possono beneficiare del credito di imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016. Il credito di imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e arriva al 90% nel caso delle microimprese e delle start-up innovative (previo assenso della Commissione europea, a cui è stato notificato il provvedimento);
- L’art. 3 fa rientrare tra gli investimenti ammissibili l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, oppure nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Non sono ammessi messaggi pubblicitari per servizi di pronostici, giochi o scommesse;
- L’art.4 fissa i limiti e le condizioni dell’agevolazione concedibile;
- L’art. 5 definisce la procedura di accesso all’agevolazione, che dovrà essere richiesta nel mese di marzo di ogni anno seguendo le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- L’art.6 reca norme in materia di controlli e cause di revoca;
- L’art.7 reca norme relative alla copertura finanziaria;
- L’art. 8 reca disposizioni transitorie.