Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale con decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, sono state stabilite le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di finanziamento agevolato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017 sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in forma di contributo non rimborsabile. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 26 luglio 2017 sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e fornite, fra l’altro, indicazioni utili per la migliore attuazione della misura.
In data 28 luglio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione fra Ministero dello sviluppo economico, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti che, oltre a specificare aspetti puntuali della disciplina del finanziamento agevolato, detta le regole affinché le banche in possesso di specifici requisiti di esperienza nell’erogazione di finanziamenti all’economia sociale, possano aderire alla Convenzione e assumere il ruolo di “banche finanziatrici”, fra le quali le imprese sceglieranno la banca cui rivolgersi per ottenere la delibera di finanziamento, preliminare alla presentazione della domanda di agevolazione.
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo di imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore e su tutto il territorio nazionale.
Per i programmi che prevedono investimenti non superiori a 3 milioni di euro e che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, al finanziamento agevolato può essere aggiunto un contributo non rimborsabile, nel limite massimo del 5% delle spese ammissibili complessive.
Le agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis” ai sensi dei Regolamenti (UE) n.1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014).
I programmi di investimento devono presentare spese ammissibili, al netto IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro. Il finanziamento, al tasso agevolato di 0,5%, ha una durata non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni.
Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato dalla banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione Ministero-ABI- CDP del 28 luglio 2017.
Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario saranno regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80%, di cui la quota di finanziamento bancario sarà pari al 30% e la quota di finanziamento agevolato sarà pari al 70%.
Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice selezionata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione MISE – ABI – CDP del 28 luglio 2017.
La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, e presentata al Ministero a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2017, a mezzo PEC, all’indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it
All.1 – domanda di agevolazione
All.2 – elementi per la valutazione del piano progettuale
All.3 – rapporto tecnico finale
All.4 – elenco degli oneri informativi
Modelli dichiarazione informazioni antimafia:
– Modello dichiarazione dati per richiesta informazioni antimafia – imprese
– Modello dichiarazione dati per richiesta informazioni antimafia – consorzi
– Modello dichiarazione dati per richiesta informazioni antimafia – familiari conviventi
La domanda, compilata in tutte le sue parti e allegati in essa contenuti, deve essere presentata unitamente a:
– Delibera di finanziamento adottata dalla banca finanziatrice attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa;
– Allegato tecnico alla delibera di finanziamento, nel quale la banca finanziatrice evidenzia l’impatto socio-ambientale del programma di investimento.
– piano progettuale, di cui all’art. 9 comma 5 lettera b) del DM 3 luglio 2017, redatto secondo l’allegato B al modulo di domanda, valutato dalla banca finanziatrice e vistato in ogni pagina dalla medesima.
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